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06/07/2009
TARGA DI CARTONE PER ESPORTAZIONE AUTOVETTURA
Articolo 99 Codice della Strada
ESTRATTO ART. 99 c.d.s.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idonietà tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per recarsi a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile.
Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
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